I. Costituzione – scopo – sede

Art. 1. Costituzione
Sotto il nome “Filarmonica Mosaico” (in seguito designata come “l’associazione”) è costituita un’associazione apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro, di diritto privato ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. Scopo
L’associazione ha lo scopo di
– Offrire la possibilità a persone di varia provenienza di incontrarsi e fare musica assieme;
– promuovere la musica d’insieme tramite lo studio e la presentazione di musiche interessanti e di livello;
– promuovere la formazione di giovani suonatori tramite sostegni di varia natura, l’inserimento nell’orchestra e la collaborazione con istituzioni idonee;
– allargare l’orizzonte musicale, culturale e sociale dei soci tramite la collaborazione in Svizzera e all’estero con associazioni ed enti con scopi affini;
– curare il piacere di fare musica d’insieme, coinvolgendo suonatori di ogni età in esperienze innovative, stimolanti ed attrattive.

Art. 3. Sede e durata
La sede dell’associazione è presso il domicilio del suo presidente.
La durata dell’associazione è illimitata.

II. Soci

Art. 4. Soci
L’associazione è composta da soci attivi e da soci sostenitori. Quali soci possono essere ammesse tutte le persone fisiche interessate dallo scopo sociale. Un socio non può essere allo stesso tempo socio attivo e socio sostenitore.

Art. 5. Adesione
Il comitato decide dell’ammissione di soci che fanno una richiesta scritta o verbale di adesione, con riserva di accettazione da parte dell’assemblea generale.
Si diventa socio attivo tramite la partecipazione regolare alle prove e alle rappresentazioni della società e tramite il pagamento della tassa annuale fissata dall’assemblea generale .
Si diventa socio sostenitore tramite il pagamento della tassa annuale fissata dall’assemblea generale.
Ogni socio accetta alla sua entrata gli statuti e le decisioni degli organi competenti.

Art. 6. Dimissioni, esclusioni
La qualità di socio si perde:
– con le dimissioni, inoltrate in forma scritta al comitato;
– con la radiazione per il mancato pagamento della tassa annuale;
– con l’esclusione decretata dall’assemblea generale decisa con maggioranza semplice. L’assemblea ha il potere di escludere un socio senza esporre dei motivi e senza possibilità di ricorso.

Art. 7. Responsabilità finanziaria
I membri dell’associazione non hanno alcuna responsabilità finanziaria personale per gli impegni che l’associazione ha assunto, essendo questi garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

III. Organizzazione

Art. 8. Organi
Gli organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea generale;
– Il Comitato con il Presidente e il Direttore d’orchestra stabile;
– I Revisori dei conti.

A. Assemblea generale

Art. 9. L’Assemblea generale
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci dell’associazione.

Art. 10. Competenze dell’assemblea generale
Le competenze dell’assemblea generale sono:
– eleggere il presidente del giorno e gli scrutatori;
– eleggere il presidente, il direttore d’orchestra stabile, gli altri membri del comitato e i revisori dei conti;
– approvare il rapporto d’attività del comitato;
– approvare il rapporto del direttore d’orchestra stabile;
– deliberare sulle attività dell’associazione in generale;
– approvare i conti e votare il preventivo;
– dare scarico al comitato e ai revisori dei conti;
– determinare l’importo delle tasse annuali;
– approvare le modifiche degli statuti;
– sciogliere l’associazione.

Art. 11. Convocazione
L’assemblea generale ordinaria è convocata una volta all’anno, di regola entro il 30 aprile. Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci. L’invito all’assemblea generale deve essere spedito ai soci almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 12. Decisioni ed elezioni
Ogni socio attivo o sostenitore dispone di un voto.
Nelle votazioni e nelle elezioni le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per gli oggetti per i quali gli statuti prevedono una maggioranza qualificata.
In caso di parità decide il presidente del giorno.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che almeno un quinto dei soci presenti non richieda lo scrutinio segreto.
Per votazioni inerenti lo scioglimento dell’associazione e le modifiche dello statuto è possibile l’espressione del voto per corrispondenza.

B. Comitato

Art. 13. Comitato
Il comitato è composto dal presidente, dal direttore d’orchestra stabile e da ulteriori 3 a 7 soci attivi o sostenitori. I soci attivi sono la maggioranza. I membri del comitato vengono eletti per la durata di 2 anni e sono sempre rieleggibili. Il comitato prende le proprie decisioni a maggioranza semplice. Sono eleggibili nel comitato tutti i soci maggiorenni e tutti i soci minorenni di età superiore ai 16 anni con il consenso scritto dei detentori dell’autorità parentale.

Art. 14. Competenze
Al comitato compete:
– designare un segretario e un cassiere;
– perseguire gli scopi dell’associazione;
– convocare l’assemblea generale;
– gestire e amministrare gli affari dell’associazione;
– rendere operative le decisioni dell’assemblea generale;
– approvare il programma annuale presentato dal direttore stabile d’orchestra;
– decidere delle ammissioni;
– decidere di misure disciplinari;
– nominare un membro ad interim in sostituzione di uno dimissionario.

Art. 15. Diritto di firma
L’associazione è impegnata legalmente con la firma di due membri maggiorenni del comitato, a condizione che almeno uno tra presidente e segretario apponga la propria.

C. Presidente

Art. 16. Presidente
Al presidente dell’associazione compete:
– convocare le riunioni del comitato e organizzarne il lavoro;
– rappresentare l’associazione verso l’esterno.

D. Il direttore d’orchestra stabile

Art. 17. Direttore d’orchestra stabile
Al direttore d’orchestra stabile compete:
– stabilire il programma annuale e presentarlo al comitato;
– preparare in maniera adeguata i soci attivi alle rappresentazioni.

E. Revisori dei conti

Art. 18. Revisori dei conti
I due revisori dei conti e il supplente sono eletti per la durata di due anni e sono sempre rieleggibili. Hanno il compito di esaminare la gestione contabile e finanziaria annuale e di presentare un rapporto scritto all’assemblea generale.

IV. Diversi

Art. 19. Finanziamento
L’associazione si finanzia con:
– contributi dei soci;
– contributi volontari (donazioni);
– prestazioni a pagamento;
– attività varie che non siano in conflitto con gli scopi sociali.

Art. 20. Scioglimento
Lo scioglimento viene deciso dall’assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei soci votanti, e soltanto se la proposta figura nell’ordine del giorno. Il comitato è incaricato di procedere alla liquidazione dei beni. L’eventuale patrimonio dell’associazione viene dato in beneficenza ad un’associazione o un’istituzione bisognosa e con scopi affini a quelli della Filarmonica Mosaico.

Art. 21. Voto per corrispondenza
Ove il voto può essere espresso per corrispondenza, la proposta relativa e il formulario per l’espressione del voto devono essere allegati alla convocazione dell’assemblea. Il voto deve pervenire al comitato sull’apposito formulario comprendente nome e cognome del votante, in busta chiusa, entro l’inizio dell’assemblea.

V. Disposizioni finali

Art. 22. Modifica degli statuti
La modifica degli statuti viene decisa dall’assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei votanti, e soltanto se la proposta di modifica figura nell’ordine del giorno.

Art. 23. Entrata in vigore
Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea costituente del 04.03.2007 ed entrano subito in vigore.
Per tutto quanto non previsto da questi statuti si applicano gli art. 60 fino a 79 del CCS.